Abbiamo preso in considerazione gli articoli ten e 26 della Costituzione, che introducono dei limiti all’operatività della procedura di estradizione. Le limitazioni non riguardano unicamente i reati di tipo politico. in presenza di un fondato timore che l’imputato o il condannato sia sottoposto a trattamenti disumani, occur la tortura, https://judahmiytd.ampedpages.com/fascination-about-estradizione-56807556